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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 ottobre 2019 n. 47837, depositata il 25 novembre 2019, ha stabilito – relativamente all’agevolazione cd “rottamazione-ter” ex art. 6 D.L. 119/2018 – che quest’ultima legittima esclusivamente la riduzione del sequestro preventivo disposto per il reato tributario, mentre non determina la revoca del provvedimento. Pertanto, il contribuente, potrà esclusivamente chiedere al giudice penale la riduzione del sequestro, sulla base di quanto già corrisposto all’Erario. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che tale circostanza deriva dal fatto che i pagamenti rateali non determinano l’esclusione di un vantaggio indebito da elidere e, inoltre, la confisca assume rilevanza solo nel caso in cui si verifichi l’evento futuro e incerto, rappresentato proprio dal mancato pagamento dei restanti ratei del debito all’amministrazione finanziaria.