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La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2019 n. 31786, depositata il 5 dicembre 2019, ha affermato che la sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale, non rileva per il calcolo degli interessi di mora, decorrenti dalla notifica della stessa cartella, così come disciplinato dall’art. 30 D.P.R. 602/1973. In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato non ha alcuna incidenza in ordine al rapporto sostanziale, che è rappresentato dagli interessi per ritardato pagamento dovuti dal contribuente. Peraltro, lo stesso contribuente non può invocare alcun affidamento, dopo la sospensione dell’esecuzione dell’atto, in quanto quest’ultima ha carattere di mezzo processuale provvisorio, che non incide sul diritto sostanziale.