argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’11 luglio 2019 n. 30656, depositata il 25 novembre 2019, ha affermato che se l’atto di accertamento è stato notificato al contribuente entro la data del 2 settembre 2015 (entrata in vigore del D. Lgs 128/2015, con il quale si è introdotto il regime transitorio sul raddoppio dei termini per l’azione di accertamento), ciò che rileva per la disciplina è la configurabilità dell’ipotesi di reato, anche nel caso in cui gli indizi siano contenuti in un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Nel caso in esame, essendo stato notificato l’atto in data anteriore al 2 settembre 2015, era da considerarsi corretta l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, che chiedeva l’applicazione del primo regime transitorio, ancorché l’atto fosse pervenuto nell’ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata.