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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 5 dicembre 2019 (c.c. del 17 ottobre 2019), n. 49406 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il dolo specifico richiesto per l’integrazione del delitto previsto dall’art. 2 d.lgs. 74/2000, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, è compatibile con il dolo eventuale ravvisabile nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l’evasione delle imposte dirette o dell’Iva. Secondo la Corte, infatti, non vi sarebbero ragioni per ritenere incompatibile il dolo eventuale con il fine specifico di evasione, giacché il fatto che l’elemento soggettivo del reato in parola sia costituito da una finalità – evasiva – ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell’evento tipico – ossia la presentazione della dichiarazione fraudolenta – non esclude, ma anzi presuppone, «che il dolo richiesto per detta realizzazione sia invece quello generico, comprensivo, quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile appunto nell’accettazione del rischio che l’azione di presentazione della dichiarazione materialmente posta in essere abbia ad oggetto fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, che detta azione sia finalizzata ad evadere le imposte dirette o l’IVA».