<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

20/12/2019 - Abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 6 dicembre 2019 (ud. 7 novembre 2019) n. 49732, nell’ambito di un procedimento per abbandono incontrollato e illecito smaltimento di rifiuti non pericolosi derivanti dal ciclo della depurazione dei reflui urbani, ha ribadito che condizioni necessarie per qualificare un deposito come controllato ovvero temporaneo – inteso quale raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui siano stati prodotti – sono il rispetto delle disposizioni tecniche contenute nel d.lgs. 152/06, dei requisiti relativi a quantità e qualità dei rifiuti, nonché del tempo di giacenza, e l’organizzazione tipologica del materiale. In difetto dei suddetti requisiti il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: “1) deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs. 152/06, art. 256 co. 1; 2) messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal D.Lgs 152/06, art. 256 co. 1; 3) deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero”.