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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 gennaio 2020, n. 1185 ha affermato che, se risulta una morosità del socio nel versamento dovuto a seguito della sottoscrizione di un aumento di capitale sociale deliberato da una società a responsabilità limitata, tale socio non può essere escluso dalla società, in quanto l’esclusione riguarderebbe anche la quota che apparteneva al socio prima della deliberazione dell’aumento del capitale sociale. Ne consegue che, ferma restando la permanenza del socio nella società per la quota già posseduta, nel caso di morosità del socio nell’aumento di capitale sociale, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito sottoscritto derivante dall’aumento non onorato, fatto salvo il caso in cui lo statuto preveda l’indivisibilità della quota. Il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, secondo quanto previsto dall’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni e deliberazioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.sino al momento in cui rimane parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori.