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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 20 giugno 2019, n. 6040, ha affermato – in tema di informativa sulle parti correlate e patrimonializzazione dei costi di sviluppo da inserire in nota integrativa – che è onere del socio che impugna il bilancio dimostrare la non veridicità dello stesso, e in tal caso la mancanza di informazioni riguardo ad operazioni con parti correlate non svolte «a normali condizioni di mercato», nonché dei presupposti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo. Il Tribunale di Milano ha sottolineato che ai sensi dell’art. 2427, n. 22-bis, c.c., applicabile ratione temporis, la nota integrativa deve indicare le operazioni con parti correlate nel caso in cui le medesime «siano rilevanti» e «non siano state concluse a normali condizioni di mercato», facendo riferimento per tali nozioni rispettivamente al principio di significatività dell’OIC 11 e alla Relazione illustrativa al d.lgs. 173/2008, secondo la quale occorre tenere conto delle motivazioni delle operazioni. Le condizioni in esame sono concorrenti e necessarie ai fini dell’obbligo informativo. Nel caso de quo, il socio non provvedeva a fornire adeguata base probatoria riguardo alle operazioni con parti correlate denunciate, sicché nessun illecito informativo risultava ravvisabile. Inoltre, anche per ciò che concerne la patrimonializzazione dei costi di sviluppo, nessuna mancanza era imputabile, poiché trattavasi di iniziative promozionali su mercati esteri con caratteristiche di eccezionalità e non ricorrenza.