<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Contraffazione: si deve tenere conto dell’impressione generale

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 19 novembre 2019, n. 72218 ha affermato che la produzione e/o commercializzazione di prodotti con forme suscettibili di ingenerare nell’utilizzatore informato – attraverso la riproduzione dei caratteri individualizzanti – la stessa impressione generale di un disegno registrato, integra il reato di contraffazione. Il Tribunale di Roma ha ribadito, riprendendo precedenti giurisprudenziali, i principi cardine per l’individuazione del reato in esame, e, in primo luogo, la considerazione dell’attenzione che l’utilizzatore informato – il quale è identificato come un soggetto che usufruisce del prodotto e conosce i vari disegni o modelli esistenti nel mercato di riferimento – pone sull’aspetto complessivo del prodotto, e non sulla somiglianza o diversità di singoli particolari. Vi è contraffazione in tutte le fattispecie in cui il design fornisce all’acquirente la medesima sensazione d’insieme di quella del modello originale, essendo l’assoluta identità tra le forme e la condotta del presunto contraffattore elementi probatori dell’impossibilità di un processo di creazione indipendente. Il Tribunale di Roma, infine, trattando il tema del carattere individuale e riprendendo l’art. 33 c.p.i., ha precisato come lo stesso sia presente nei casi di disegni suscitanti nell’utilizzatore informato un’impressione – tenuto conto dell’insieme e non dei dettagli analitici – differente rispetto a quelli divulgati precedentemente, considerando anche il margine di libertà dell’autore.