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Il Tribunale di Milano, con Sentenza del 9 settembre 2019, n. 8031, ha affermato che il socio di una società a responsabilità limitata che si è ingerito nella gestione sociale risponde solidalmente con gli amministratori per il compimento di atti dannosi nei confronti della società. Nel caso di specie, il Tribunale ha chiarito che, ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. al fine della sussistenza della responsabilità del socio occorre che sussista l’intenzionalità dello stesso a esercitare la propria influenza sull’organo amministrativo. Trattasi di ingerenza sistematica e non occasionale, dimostrabile attraverso una qualsiasi manifestazione di volontà espressa non necessariamente in forma ufficiale bensì ufficiosa.