argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 novembre 2019, n. 219, depositata in data 9 gennaio 2020, ha chiarito che al fine del riconoscimento della natura fondiaria del credito vantato da una banca non è necessaria la contestualità fra l’atto di concessione del mutuo e l’iscrizione dell’ipoteca, in quanto l’iscrizione ha comunque natura costitutiva. Nel caso esaminato, la banca aveva cancellato una prima iscrizione dell’ipoteca in seguito alla ristrutturazione non novativa del debito, procedendo con una nuova iscrizione, vedendosi non riconosciuta la natura fondiaria del credito in sede di ammissione al passivo, promuoveva conseguente ricorso per cassazione. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte afferma che solo l’iscrizione di un’ipoteca di primo grado di un altro creditore nel periodo intercorrente fra la prima e la seconda iscrizione avrebbe potuto far disconoscere la natura fondiaria del credito vantato dalla banca.