argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 ottobre 2019, n. 521, depositata in data 15 gennaio 2020, ha affermato che il liquidatore di una società è illimitatamente responsabile nei confronti di creditori sociali non soddisfatti nel riparto finale, se il patrimonio sociale è stato insufficiente al pagamento di tutti i debiti e viene dimostrato che egli ha dato corso a pagamenti in violazione del principio della par conditio creditorum, tenuto conto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c.. L’ordinanza chiarisce che per liberarsi da tale responsabilità, il liquidatore deve dimostrare che l’azzeramento della massa attiva non è riferibile ad una condotta lesiva dei diritti dei singoli creditori.