argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: associazione temporanea - appalto di opera pubblica - fallimento mandante - pagamento
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 28 giugno 2019, n. 34116, depositata in data 19 dicembre 2019, ha affrontato il tema dell’appalto di opere pubbliche stipulato da imprese in associazione temporanea regolato da norme speciali (l. 8 agosto 1977 n. 584, d.lgs. n. 406 del 1991 e infine d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) e ha affermato che in caso di fallimento di una delle società mandanti il pagamento dei lavori compiuti deve avvenire a favore della procedura fallimentare, con obbligo di procedere con un nuovo versamento in caso di avvenuto pagamento a favore della mandataria. Il fallimento determina lo scioglimento del rapporto di mandato, ma non del contratto di appalto, con obbligo di esecuzione in capo al mandatario.