argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 luglio 2019, n. 31659, depositata il 4 dicembre 2019, ha affermato che la mancata impugnazione, nei termini di legge, del riparto finale del fallimento, rende preclusa al creditore concorrente insoddisfatto la proposizione – ancorché non nei confronti della massa dei creditori, ma del creditore concorrente che avrebbe indebitamente percepito le somme ripartite – della domanda di ripetizione dell’indebito o di arricchimento senza causa. Si tratta – espone la Suprema Corte – di rapporti giuridici ormai definiti nell’ambito della procedura fallimentare, i cui effetti sono da ritenersi irrimediabilmente stabili. Nel caso di specie, il soggetto cessionario del credito non aveva esperito contro il piano di riparto gli strumenti processuali a sua disposizione, quali la formulazione di osservazioni ai sensi del previgente art. 110, comma 2, l.f. e la proposizione del reclamo ex art. 26 l.f., previa presentazione – ai sensi del previgente art. 115 l.f. – di domanda tardiva di insinuazione al passivo.