argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 3 luglio 2019, n. 33422, depositata il 17 dicembre 2019, ha stabilito che l’omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori intervenuta successivamente alla chiamata in giudizio del debitore da parte di un creditore non impone la necessità di integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale nominato, ancorché il giudizio sia idoneo a influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto. In altre parole, il liquidatore giudiziale non riveste la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi iniziati nei confronti del debitore, il quale – oltre alla proprietà – conserva l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni dettate dalla procedura, che impone il compimento dei soli atti funzionali all’esecuzione del concordato, nonché la legittimazione processuale. In conclusione, la legittimazione processuale del liquidatore giudiziale è limitata al proprio mandato e, quindi, ai rapporti sorti in funzione delle operazioni di liquidazione e di distribuzione.