argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: sequestro preventivo - quote appartenenti a persona estranea - nesso di strumentalità
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 ottobre 2019, n. 51251, depositata il 19 dicembre 2019, ha ribadito il consolidato principio di legittimità, secondo cui, affinché possa ritenersi legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, è necessaria, non solo la funzionalità di tale misura ad impedire la protrazione dell’attività criminosa ipotizzata, ma anche la sussistenza di un nesso di strumentalità – ovvero di pertinenzialità – tra la società destinataria del provvedimento di sequestro e il reato contestato. Pertanto, la sola circostanza che la società sia strumento per il fallito per la continuazione dell’attività d’impresa non legittima l’adozione di misure cautelari sulla stessa, ben potendo lo stesso, nel rispetto delle ragioni dei creditori concorsuali, proseguire – fuori dal fallimento – l’attività d’impresa o intraprenderne una nuova. In altre parole, affinché il sequestro preventivo sia consentito, è necessario un nesso strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata, e non tra il reato e la persona.