argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 novembre 2019, n. 33, depositata il 3 gennaio 2020, ha affermato che la posizione del committente, che – ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 – abbia corrisposto somme a titolo retributivo o di t.f.r. ai dipendenti del proprio appaltatore, non è riconducibile a quella dell’“avente diritto dal lavoratore”, beneficiario quest’ultimo delle prestazioni del Fondo di garanzia I.N.P.S. Piuttosto, vi è in capo al committente la possibilità di surrogarsi, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., nei diritti del lavoratore verso il datore di lavoro. Pertanto – conclude la Suprema Corte – è da ritenersi inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento, promossa dal committente, del diritto a sostituirsi al lavoratore nell’erogazione dei trattamenti dovuti dal Fondo di garanzia I.N.P.S. a seguito dell’insolvenza del datore di lavoro.