<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Il reato di falso ideologico nella redazione della relazione ex art. 33 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 novembre 2019, n. 97, depositata il 3 gennaio 2020, ha affrontato il tema del falso ideologico ex art. 479 c.p.c. con riferimento alla relazione predisposta dal curatore ai sensi dell’art. 33, comma 1, l.f. In particolare, la Suprema Corte ha escluso il carattere assolutamente discrezionale – ossia svincolato da qualsiasi criterio di valutazione – dell’attività del curatore e, come tale, non sindacabile in sede penale. Nella redazione della relazione ex art. 33 l.f., il curatore deve tenere conto – alla stregua degli altri principi tecnico-valutativi – degli orientamenti pacificamente raggiunti, in tema di reati fallimentari, dalla giurisprudenza di legittimità e, qualora intenda discostarsi, dovrà fornire una spiegazione adeguata delle conclusioni raggiunte, dando conto del percorso logico-ricostruttivo seguito. Pertanto, il discostarsi in maniera ingiustificata da detti consolidati orientamenti giurisprudenziali può essere – unitamente ad altri indizi gravi, precisi e concordanti e ferma restando la prova dell’elemento soggettivo – un elemento da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’integrazione del reato di falso ideologico in riferimento alla relazione ex art. 33 l.f.