argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte d’Appello di Brescia, con Decreto del 26 novembre 2019, depositato il 2 dicembre 2019, ha affermato che è da ritenersi inammissibile la domanda di equa riparazione del danno per eccessiva durata della procedura fallimentare, qualora il ricorso sia stato depositato oltre i sei mesi – previsti dall’art. 4 della l. n. 89/2001 – successivi alla definitività della chiusura del fallimento. È, in particolare, da considerarsi tardivo il ricorso presentato oltre i sei mesi successivi al decorso del termine di dieci giorni di cui all’art. 26, comma 3, l.f. dalla comunicazione del decreto di chiusura, effettuata ai sensi dell’art. 31-bis l.f., ossia a mezzo posta elettronica certificata o con deposito in cancelleria, in assenza di comunicazione, da parte del creditore, di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Brescia ha ritenuto valida la comunicazione del decreto di chiusura tramite il deposito dello stesso in cancelleria, poiché il curatore aveva regolarmente invitato i creditori ricorrenti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 e 5, del d.l. n. 179/2012 (convertito con modifiche dalla l. n. 221/2012), a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con l’avviso che, in caso di omissione, le comunicazioni sarebbero state eseguite mediante deposito in cancelleria, e non aveva ricevuto riscontro.