Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Il termine per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 43 l.f. decorre dalla data in cui la controparte viene a conoscenza legale dell’evento interruttivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: riassunzione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 giugno 2018, n. 2658, depositata il 30 gennaio 2019, ha affermato che, qualora il giudizio in appello sia stato interrotto per intervenuto fallimento di una delle parti interessate, il termine trimestrale per la riassunzione di detto giudizio decorre dal momento in cui viene data formale comunicazione dell’evento interruttivo al difensore della controparte. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha invero evidenziato che, ai fini del calcolo del termine, rileva la conoscenza legale dell’evento interruttivo. In altre parole, la conoscenza dello stesso deve avvenire non per via di fatto bensì per mezzo di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento stesso. A tal proposito, la Suprema Corte ha specificato che la comunicazione dell’evento interruttivo del processo a mezzo posta elettronica certificata è da intendersi equiparabile ad una comunicazione trasmessa a mezzo posta e, pertanto, la stessa rileva quale prova atta a dimostrare la conoscenza legale della controparte.