argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 settembre 2019, n. 1175, depositata in data 21 gennaio 2020, ha chiarito che – in ordine alla quantificazione del compenso del curatore ex art. 39 l.f. – il prezzo ricavato dalla cessione di un immobile rientrante in una procedura esecutiva, promossa dal creditore fondiario, rientrerà nella base di calcolo del compenso esclusivamente nel caso in cui il curatore abbia tenuto un comportamento attivo: infatti, se il curatore ha svolto attività concretamente utili per la massa dei creditori (manutenzione, oneri fiscali, distribuzione del ricavato), l’importo della cessione rientrerà nella predetta base di calcolo, considerando quindi l’immobile non solo come attivo inventariato, ma anche come massa attiva.