<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - L’amministratore di fatto sotto il profilo civilistico e penale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 novembre 2019, n. 2714, depositata in data 23 gennaio 2020, ha fornito indicazioni in merito agli aspetti da analizzare per individuare la presenza dell’amministratore di fatto all’interno di una società e l’eventuale integrazione del reato di bancarotta fraudolenta. Innanzitutto, è necessario operare una distinzione tra la figura dell’amministratore di fatto delineata in ambito civilistico e quella in ambito penale: l’art. 2639 c.c. riconosce tale figura ove il soggetto venga investito, in modo continuativo e significativo, dei poteri tipici dell’organo di gestione, ovvero di una parte dell’attività, attraverso l’inserimento – con funzioni direttive – in una qualsiasi fase del processo produttivo. Diversamente, in ambito penale, al fine di individuare l’amministratore di fatto è necessario che il soggetto svolga una funzione di regia e gestione strategica della società: infatti, la ricostruzione del profilo deve basarsi, non sulla qualifica formale del soggetto, bensì su specifici e sintomatici indicatori che rivelino il forte intervento nelle decisioni nevralgiche della società. Infine, non viene esclusa la possibile presenza di più amministratori di fatto.