Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - In caso di concordato preventivo, la legittimazione processuale rimane in capo al debitore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 maggio 2019, n. 27277, depositata in data 29 ottobre 2019, ha precisato che, nell’ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, l’unico soggetto legittimato alla notifica delle cartelle di pagamento, nonché dell’eventuale successivo ricorso è il debitore: infatti, attraverso il cd. spossessamento attenuato, accedendo alla predetta procedura concorsuale, il debitore mantiene oltre alla proprietà, anche la disponibilità e l’amministrazione dei beni fino alla vendita operata dagli organi della procedura. Il commissario, nella veste di mero mandatario dei creditori, può compiere esclusivamente gli atti previsti dal piano per la cessione dei beni: la legittimazione processuale rimane, infatti, in capo al debitore che ricopre sempre un ruolo sostanziale per tutti gli atti concernenti il patrimonio, inclusi i rapporti tributari, fatta salva la possibilità di intervento da parte del commissario.