argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 2 luglio 2019, n. 24444, depositata in data 30 settembre 2019, in tema di esecuzione dei conferimenti da parte del socio in pendenza di fallimento ed opposizione ai sensi dell’art. 150, comma 2, l.f., ha chiarito che la clausola compromissoria presente nello statuto è vincolante per il curatore, in quanto trattasi di controversia inerente al rapporto sociale. L’emissione del provvedimento per il versamento da parte del socio delle somme ancora dovute a seguito di delibera di aumento di capitale è equiparabile ad un decreto ingiuntivo ed è di competenza del giudice delegato, ma – nel caso della previsione di una clausola compromissoria all’interno dello statuto – l’eventuale opposizione implica la dichiarazione di nullità del decreto e la remissione della controversia ad un arbitro. Fanno eccezione al predetto principio – e quindi il curatore non è vincolato ad un’eventuale clausola compromissoria – le azioni che derivano dal fallimento, nonché nel caso di scioglimento del contratto sociale.