argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 12 giugno 2019, n. 1149, depositata in data 21 gennaio 2020, ha chiarito un importante principio di diritto in ordine agli effetti della prescrizione sul credito e dell’ipoteca. Nella fattispecie, nel caso di un immobile gravato da ipoteca e ceduto a terzi dalla società costruttrice poi fallita, l’insinuazione al passivo del fallimento da parte del creditore comporta l’interruzione della prescrizione del credito ex art. 2945 c.c. fino alla chiusura della procedura. Tali effetti non si producono invece nei confronti del terzo datore di ipoteca o acquirente del bene ipotecato: l’unica possibilità per il creditore di interrompere la prescrizione dell’ipoteca sarà promuovere un processo esecutivo individuale.