<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - L’insinuazione al passivo presentata dalla società di leasing è necessaria al fine di ottenere il riconoscimento del credito corrispondente ai canoni scaduti alla data di dichiarazione di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 ottobre 2018, n. 3200, depositata il 4 febbraio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’interpretazione della norma di cui all’art. 72-quater l.f., le cui disposizioni hanno ad oggetto la disciplina applicabile alla locazione finanziaria in caso di fallimento dell’utilizzatore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha anzitutto evidenziato che, in caso di fallimento dell’utilizzatore del bene oggetto di leasing finanziario e purché il curatore si sia sciolto dal contratto pendente ai sensi dell’art. 72 l.f., la società concedente deve insinuarsi al passivo fallimentare al fine di ottenere il soddisfacimento del credito corrispondente ai canoni scaduti alla data di dichiarazione di fallimento. Per ciò che concerne, invece, il credito corrispondente ai canoni non scaduti, la Corte di Cassazione ha affermato che la società di leasing ha diritto – in primo luogo – alla restituzione del bene e, in secondo luogo, alla presentazione di un’ulteriore domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare qualora la differenza tra il credito vantato e la somma ricavata dall’alienazione del bene non permetta di soddisfare il credito residuo.