argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza dell’8 novembre 2019, n. 110965, ha affermato che l’INPS è tenuta a rilasciare il Certificato Unico di Regolarità Contributiva anche in caso di concordato preventivo con continuità aziendale. Nel caso di specie, il tribunale fallimentare negava l’autorizzazione al debitore – il quale aveva presentato domanda di concordato con riserva – a procedere al pagamento dei contributi previdenziali sorti ante deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato. Alla base di tale decisione vi era la motivazione secondo la quale il pagamento dei debiti previdenziali non rientrava nella fattispecie di cui all’art. 182-quinquies, comma 5, l.f., il quale permette, in caso di concordato con continuità, il pagamento dei crediti anteriori al ricorso se tali crediti sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa. Tuttavia, in assenza di tale pagamento, l’INPS affermava l’impossibilità di emettere il DURC richiesto dal debitore. Il Tribunale di Roma ha invece affermato che è pur sempre possibile che il debitore presenti un concordato con transazione fiscale al fine di procedere al pagamento degli oneri contributivi e che tale situazione non rileva quale pretesa degli enti previdenziali all’integrale pagamento dei debiti pregressi, con conseguente dovere dell’INPS di emettere il DURC.