argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Suprema Corte, con Sentenza del 14 novembre 2019, n. 29491, ha chiarito, in un giudizio radicato dal custode della procedura esecutiva immobiliare contro il conduttore dell’immobile, che, anche se il contratto stipulato dopo il pignoramento è inopponibile alla procedura, al contrario, i canoni pagati da quest’ultimo in buona fede al locatore originario (invece che alla procedura fino a che non è venuto a conoscenza della pendenza della esecuzione) sono opponibili alla massa dei creditori e, quindi, con gli effetti di cui all’art. 1189 cpc, non può essere costretto a pagare due volte in forza dello stesso titolo. Si tratta pertanto di una deroga alla regola dell’inefficacia del pagamento al non legittimato ex art. 560, comma 2, c.p.c. Peraltro la Suprema Corte ha precisato che se il custode avesse provato di avere diritto ad una indennità di occupazione in misura non corrispondente al canone, perché maggiore, egli sarebbe stato legittimato ad agire per ottenere la differenza.