<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecutivo presso terzi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 11 giugno 2019, n. 15595, ha statuito che il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c. in materia di esecuzione forzata presso terzi, individua anche l’oggetto del processo esecutivo. Pertanto tale norma, in caso di intervento successivo, anche del medesimo creditore procedente in forza di un ulteriore titolo esecutivo, non consente il superamento di detto limite senza un’estensione del pignoramento ai sensi dell’art. 499 c.p.c., né la possibilità di assegnazione di crediti in misura maggiore. Infatti la Suprema Corte ha precisato che mediante il pignoramento presso terzi il creditore impone, ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e dell’art. 546, comma 1, c.p.c., al terzo pignorato di non disporre della somma pignorata, con la conseguenza che il terzo è libero di adempiere la parte del credito non pignorata ed il debitore esecutato può disporre della parte del credito non vincolata come meglio ritiene, anche tramite eventuale cessione.