argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il debitore esecutato può proporre opposizione all’esecuzione opponendo in compensazione al creditore procedente un proprio controcredito anche se non ancora liquido ossia accertato nel suo ammontare, purché di importo certamente superiore al credito azionato esecutivamente. In tal caso il giudice dell’opposizione all’esecuzione potrà accertare la sussistenza del controcredito e la sua misura, atteso che tale giudizio riveste natura di ordinario giudizio di cognizione e nonostante la sua portata vincolata agli argomenti di cui all’art. 615 c.p.c. Nelle more dell’accertamento del controcredito e della sua entità il giudice dell’opposizione all’esecuzione non potrà sospendere il processo esecutivo, non ricorrendo alcuna delle fattispecie tipiche previste a tal scopo dal codice di rito.