Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - L’istituzione di un trust al solo fine di sottrarre alla disponibilità dei creditori un determinato bene rileva quale reato di bancarotta ex art. 216 l.f.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 4 dicembre 2018, n. 5855, depositata il 6 febbraio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta fraudolenta e ha affermato che l’istituzione di un trust al solo fine di sottrarre un immobile alla garanzia dei creditori integra il reato di cui all’art. 216 l.f.. Nel caso di specie, l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, titolare di un’impresa individuale successivamente dichiarata fallita, vendeva ad una società inattiva – al di sotto del prezzo di mercato ­– un immobile e le relative pertinenze; successivamente, il suddetto immobile – gravato dal diritto di abitazione a favore del titolare stesso della ditta individuale – veniva conferito, per mezzo dell’istituzione di un complesso trust, ad un’altra società a lui comunque riconducibile. In conformità alla decisione in secondo grado, la Corte di Cassazione ritiene che l’atto di cessione in parola e l’istituzione del trust riconducibile al titolare della società alienante confermi la volontà del fallito di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, mantenendone il godimento.