argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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L’art. 1, comma 712, della l. n. 160/2019, ha modificato il regime transitorio di deducibilità ai fini ires e irap delle perdite su crediti degli intermediari finanziari e assicurazioni. In particolare, la legge di bilancio 2020 ha previsto: lo slittamento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi della deduzione della quota del 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e finanziari; compete al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 la deduzione del 10% della riduzione di valore dei crediti e altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; lo spostamento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi della deduzione del 5% dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e altre attività immateriali.