argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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Con la circolare 23 dicembre 2019 n. 158, l’INPS, a seguito dell’interpretazione di cui all’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/2016 in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha fornito i chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo. L’Istituto, in linea con i criteri stabiliti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 326/E del 1997, ha individuato gli elementi identificativi del c.d. trasfertismo, la cui contestuale sussistenza determina l’applicabilità del regime contributivo. L’INPS ha ricordato che il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. Pertanto, in tali casi, si possono configurare le due fattispecie della trasferta “occasionale” ovvero della trasferta “strutturale o per contratto” per i c.d. trasfertisti a seconda delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, nonché degli impegni contrattuali assunti dalle parti.