Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Le operazioni economiche di tipo liquidatorio sono incompatibili con la totale cessazione dell’attività imprenditoriale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 giugno 2018, n. 33349, depositata il 21 dicembre 2018, ha affermato che la presentazione, da parte dell’imprenditore individuale, della domanda di ammissione alla procedura concordataria entro l’anno successivo alla cancellazione dal registro delle imprese rileva quale manifestazione della prosecuzione dell’attività imprenditoriale. Nel caso di specie, un imprenditore individuale veniva dichiarato fallito quando ormai era decorso l’anno, previsto dall’art. 10, comma 1, l.f., dalla cancellazione dal registro delle imprese. Quindi, la sentenza dichiarativa di fallimento veniva revocata in appello per mancanza della prova di prosecuzione dell’attività imprenditoriale, così come previsto dall’art. 10, comma 2, l.f.. La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla curatela, ha affermato che anche le operazioni di tipo liquidatorio – come la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo – rientrano tra le attività di impresa che dimostrano la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.