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Con la sentenza 2 gennaio 2020 n. 1, la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di legittimazione alla proposizione dell’azione di repressione della condotta antisindacale non devono confondersi i requisiti di cui all’art. 19 della Legge n. 300/1970 per la costituzione di rappresentanze sindacali con quanto previsto dall’art. 28 della citata legge. Mentre l’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda), oppure, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 231/2013, la partecipazione del sindacato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori, l’art. 28 richiede, invece, solo che l’associazione sia nazionale. A tal fine può essere sufficiente lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che in proposito sia indispensabile che l’associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa.