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Il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 702, ha dichiarato che deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione ordinaria in materia di controversie relative a procedure di mobilità dei dipendenti pubblici il cui rapporto è stato privatizzato, in quanto trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.; in particolare sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia stata impugnata l’ordinanza ministeriale 8 marzo 2019 n. 203 con cui è stata disciplinata “la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2019/2020”, nella parte in cui, recependo il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (art. 14), nega ai referenti unici di persona portatrice di handicap grave ex art. 3 della L. n. 104/1992, che partecipano alla mobilità interprovinciale, di avvalersi del diritto di precedenza garantito dall’art. 33, comma 3, delle medesima legge. Tale ordinanza infatti riguarda le modalità attuative della L. n. 107 del 2015 e del CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA. Il provvedimento impugnato, quindi, è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione.