argomento: News del mese - Diritto Amministrativo
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Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 13 gennaio 2020, n. 316 ha chiarito il rapporto che intercorre tra il certificato di agibilità ed il titolo edilizio costituito dal permesso di costruire. A tal proposito, ha rilevato che il permesso di costruire ed il certificato di agibilità si fondano su presupposti diversi: il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile al quale si riferisce sia stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (come espressamente recita l’art. 24 t.u. edilizia), mentre il permesso di costruire è volto ad accertare il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Di conseguenza si deve escludere, ad avviso del Collegio, sia che i certificati di agibilità possano avere valenza sostitutiva dei titoli edilizi e sia che sulla base degli stessi possa sorgere un affidamento meritevole di protezione giuridica in ordine alla legittimità degli interventi edilizi effettuati.