argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la norma di comportamento n. 207/2020 l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale, ai fini IRAP e IRES, dei costi di transazione su finanziamenti rilevati al valore nominale. La norma statuisce che la riclassificazione nella voce C.17 – “interessi e altri oneri finanziari” del conto economico, dei costi di transazione relativi ai finanziamenti di quelle società che non utilizzano il metodo del costo ammortizzato (micro imprese, società che redigono il bilancio in forma abbreviata e società che redigono il bilancio in forma ordinaria e vi abbiano derogato), non assume rilevanza fiscale, in quanto la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, bensì di una mera riclassificazione contabile e, conseguentemente, tali costi non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall’art. 96 del T.U.I.R. Con riguardo all’IRAP, pertanto, la suddetta riclassificazione ne determina l’indeducibilità ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.