<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Per i finanziamenti infraguppo onere della prova assolto solo in presenza di annotazioni contabili

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con la Sentenza n. 1475 del 23 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in tema di onere della prova per i finanziamenti infragruppo. Più nello specifico, il Giudice di legittimitàha delineato i mezzi di prova utili al superamento della presunzione di onerosità decidendo su un caso in cui ad una società era stata contestata la mancata contabilizzazione di ricavi per interessi attivi relativi a finanziamenti a società controllate e collegate che, secondo l’Ente accertatore, andavano iscritti sui libri sociali in quanto configuravano operazioni straordinarie. I Giudici hanno avallato la posizione dell’Amministrazione finanziaria, che aveva rilevato l’assenza di specifiche annotazioni nei libri contabili, ritenendo quale unico elemento utile ad assolvere l’onere della prova l’avvenuta iscrizione in bilancio.