<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - La valutazione dei criteri di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l.f. non può essere effettuata sulla base della documentazione contabile riferita al triennio antecedente la presentazione dell’istanza di fallimento

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Appello di Torino, con Sentenza del 16 novembre 2018, n. 2018, depositata il 23 novembre 2018, è stata chiamata ad esprimersi in merito ai requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 l.f., ed, in particolare, sulle disposizioni in merito all’ammontare dei debiti ai sensi del comma 2, lett. c) del medesimo articolo. Nel caso di specie, la Corte di Appello – sulla base dell’orientamento giurisprudenziale già consolidato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 3158/2018 – ha escluso che la valutazione dell’entità dell’esposizione debitoria della società di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) debba essere effettuata con riferimento al triennio che precede la data di presentazione dell’istanza di fallimento.