argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Con la Sentenza n. 137 del 26 febbraio 2019, la CTP dell’Emilia Romagna, Rimini, ha confermato, sposando il già noto principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, che concorrono a formare la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro anche le passività che il cessionario si è accollato in sede di trasferimento o cessione di ramo d’azienda. Secondo la Suprema Corte infatti, nel caso di compravendita, qualora si sia convenuto che parte del pagamento del prezzo avvenga mediante accollo, da parte dell’acquirente, di debiti dell’alienante, tale accollo costituisce modalità di pagamento del prezzo e quindi concorre a formare la base imponibile soggetta all’imposta di registro.