argomento: News del mese - Diritto Tributario
Articoli Correlati: cessione d - credito iva - rimborso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33965 del 19 dicembre 2019, in un caso originato da un provvedimento di diniego di rimborso di un credito IVA per intervenuta cessazione dell’attività conseguita alla cessione d’azienda, ha enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di cessione dell’azienda, il credito IVA relativo all’azienda ceduta può essere escluso dalla cessione del compendio aziendale, essendo la disciplina prevista dagli artt. 2558, 2559 cod. civ. derogabile per volontà delle parti, salva la notifica, ai fini della opponibilità della cessione all’amministrazione finanziaria, della cessione del credito IVA a termini dell’art. 69, comma 1, r.d. n. 1923/2440, in deroga al disposto di cui all’art. 2559 cod. civ. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il credito IVA sia stato escluso dalla cessione dell’azienda, il cedente è legittimato a richiederne il rimborso, ove ne sussistano i presupposti”. I Giudici, confermando l’orientamento della CTR della Campania hanno pertanto accolto la domanda di rimborso formulata dal cedente, in quanto: i) il credito IVA non era stato ricompreso nella cessione d’azienda; ii) il credito IVA non poteva essere conferito al cessionario semplicemente ai sensi dell’art. 2559 c.c., essendo necessario, per i crediti erariali, la notifica all’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie non avvenuta.