argomento: News del mese - Diritto Penale
Articoli Correlati: sottoprodotto - scarti di produzione - rifiuti
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 16 gennaio 2020 (ud. 30 ottobre 2019) n. 1583, nell’ambito di un procedimento per trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi, ha ribadito il principio secondo il quale “ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti” e ciò in quanto “la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come rifiuti in base all’art. 183 co. 1 lett. a) del d.lgs. 152/06”. [Cass. Pen. Sez. III n. 32207/2007]. Affinché una sostanza o un oggetto, prosegue la Suprema Corte, possano essere sottratte al regime dei rifiuti con conseguente applicabilità della disciplina prevista per i sottoprodotti, occorre il concomitante rispetto di tutte le condizioni di cui all’art. 184 bis del d.lgs. 152/06.