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I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 15 gennaio 2020 (ud. 19 settembre 2019) n. 1429, in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, hanno ricordato come “il rinvio operato dall’art. 194 d.lgs. 152/06 alle regole che discendono dai regolamenti comunitari che regolano la materia, e dagli accordi bilaterali di cui all’art. 19 Reg. CEE n. 259/93, deve intendersi esteso ai regolamenti della Comunità o dell’Unione che hanno modificato o integrato tale disciplina, a partire dal Reg. CE 2006/1013 per arrivare ai Reg. CE 2007/1418 e, limitatamente alla valenza interpretativa del meccanismo di formazione della legge, al Reg. UE del 23/9/2010”. Ne consegue che la normativa italiana in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti deve ritenersi integrata da quella adottata dall’istituzione europea mediante regolamenti ed accordi bilaterali e, inoltre, che la struttura dei suddetti regolamenti “comporta anche il recepimento delle risposte che gli Stati non OCSE hanno fornito al questionario ad essi inviato e ai periodici aggiornamenti di tali risposte, avendo l’istituzione europea ritenuto di fare proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare ai rifiuti non pericolosi, inclusi nella lista verde, provenienti dall’area comunitaria, rifiuti soggetti, in via generale, a procedure semplificate”.