<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Le fattispecie di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000 sono astrattamente produttive di danno anche alla società in nome e per conto della quale il soggetto ha agito

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 28 gennaio 2020 (p.u. del 18 novembre 2019), n. 3458, ha riconosciuto la possibilità che le condotte delittuose ex artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000 poste in essere dal legale rappresentante della società sono astrattamente produttive di danno oltre che per l’Erario anche per la stessa società in nome e per conto della quale tale soggetto ha agito: «tali condotte, infatti, sono certamente produttive di un danno patrimoniale per la società, con riferimento agli interessi e alle sanzioni correlati alla realizzazione degli illeciti, e anche, potenzialmente, di un danno alla immagine della medesima società, per il discredito che la stessa potrebbe aver ricevuto alla propria onorabilità e affidabilità in conseguenza della consumazione di tali reati da parte del proprio legale rappresentante». A parere della Corte quindi, non essendo stato prospettato un consenso di tutti gli azionisti alla realizzazione delle condotte illecite, il legale rappresentante, commettendole, si è reso inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in virtù del quale egli ha agito in nome e per conto della società, avendo omesso di agire con la richiesta diligenza del buon padre di famiglia e avendo realizzato un illecito le cui conseguenze sono ricadute sul patrimonio della società mandataria; tale soggetto deve inoltre ritenersi responsabile delle stesse anche a titolo extracontrattuale, con la conseguente corretta affermazione della configurabilità di una sua responsabilità – sia da inadempimento sia aquiliana – la cui entità dovrà essere accertata in apposito giudizio.