Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Differenti tipologie di finanziamento soci integrano diverse fattispecie di bancarotta

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° febbraio 2019, n. 8431, depositata il 26 febbraio 2019, è stata chiamata ad esprimersi in tema di bancarotta al fine di fornire chiarimenti in merito all’identificazione della restituzione del finanziamento soci quale ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione ovvero di bancarotta preferenziale. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che la diversa classificazione del reato di bancarotta dipende dalla tipologia di finanziamento che il socio ha erogato in favore della società. Anzitutto, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in caso di finanziamento in conto capitale, la restituzione dello stesso non può avvenire durante il corso della vita della società e il socio potrà ottenere la restituzione di quanto erogato solamente se residueranno somme dalla liquidazione finale dell’attivo sociale. Al contrario, nel caso in cui il finanziamento sia stato erogato dal socio a titolo di capitale di credito – ossia sotto forma mutuo –, lo stesso potrà essere restituito anche durante la vita della società. Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che la restituzione – in prossimità del fallimento della società – di un finanziamento in conto capitale integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, mentre la restituzione di un finanziamento soci a titolo di mutuo integra il reato di bancarotta preferenziale, comportando la violazione della par condicio creditorum.