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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 2 gennaio 2020 (ud. 7 ottobre 2019), n. 38, richiamata precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 16748/2018), ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva la condotta dell’Amministratore di una società ammessa al concordato preventivo che, da un lato, affitti l’azienda, così trasferendo la disponibilità dei beni aziendali ad altro soggetto; e, dall’altro, licenzi i dipendenti poi integralmente reimpiegati presso l’azienda affittuaria con le medesime mansioni. Secondo la Corte, tali operazioni hanno portato allo svuotamento della società de qua, ridotta a mera scatola vuota, esclusivamente gravata dal passivo iniziale.