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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 23 gennaio 2020 (ud. 9 ottobre 2019), n. 2708, annulla con rinvio una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado di giudizio. La Corte coglie l’occasione per ribadire – anche in accordo con la giurisprudenza maggioritaria – che, se è vero che il mancato rinvenimento di beni societari permette di presumere una condotta distrattiva, è comunque necessario accertare con certezza la previa disponibilità degli stessi beni in capo al fallito, nella loro esatta qualità e quantità, non potendo il giudice cedere ad alcuna presunzione. Quanto alla bancarotta documentale, la stessa richiede che il fallito abbia proceduto ad occultare le scritture contabili, sottraendole fisicamente agli organi fallimentari, non essendo sufficiente la mera inerzia nel richiedere tali scritture al commercialista.