Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/01/2020 - Delega di gestione e delega ex art. 16 d.lgs. 81/2008: una distinzione sempre necessaria (da ricordare)

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 54 del 3 gennaio 2020 (ud. 7 novembre 2019), ha (giustamente) ribadito la necessità di tenere distinte le figure della delega gestoria (ex art. 2381 c.c.) e la delega di funzioni (ex art. 16, d.lgs. 81/2008). Nel portare l’attenzione su tale (fondamentale) diversità, la Corte, da un lato, ha evidenziato che «nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 8118 del 01/02/2017 - dep. 20/02/2017, Ottavi, Rv. 26913301)»; dall’altro, ha sottolineato che sovente «si confonde l’attribuzione di ruoli all’interno dell’organigramma aziendale con la delega delle funzioni prevenzionistiche di cui all’art. 16 d.lgs. n. 81/2008. Ma la prima, quando associata alla effettiva titolarità di pertinenti poteri, fonda la posizione gestoria a titolo originario; la seconda comporta il trasferimento dal datore di lavoro ad altri di alcune sue specifiche e definite competenze e dei correlati poteri».