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Con sentenza n. 1420 depositata il 15 gennaio 2020 (ud. del 10 luglio 2019), la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha confermato che l’istituto previsto dall’art. 131 bis c.p. non è applicabile agli illeciti amministrativi dipendenti da reato ex d.lgs. 231/2001. Infatti, la responsabilità degli enti è un tertium genus di responsabilità, autonoma rispetto a quella penale della persona fisica. Per tale ragione, nell’ambito della responsabilità dell’ente, per la quale la realizzazione del reato è, soltanto, un presupposto storico per l’accertamento della colpa di organizzazione, la causa di esclusione della punibilità suddetta non è applicabile.