<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/04/2019 - Esclusa la natura prededucibile del credito del subappaltatore di opera pubblica

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 21 novembre 2018, n. 33350, depositata il 21 dicembre 2018, ha affermato che il credito del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore di opera pubblica dichiarato fallito deve, nel rispetto della par condicio creditorum, essere trattato alla stregua di ogni altro creditore concorsuale, con conseguente disconoscimento della natura prededucibile di cui all’art. 111, comma 2, l.f. Tale principio, rileva la Suprema Corte, trova fondamento nel fatto che la sospensione – prevista dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 – dei pagamenti della stazione appaltante all’appaltatore in attesa della trasmissione da parte di quest’ultimo delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore ha, quale funzione primaria, la tutela dell’interesse pubblico al regolare e tempestivo completamento dell’opera e alla sua corretta esecuzione, mentre solo indirettamente essa è volta alla tutela anche del subappaltatore. Pertanto, per la sua stessa ratio, tale meccanismo viene meno all’atto dello scioglimento del contratto di appalto per effetto dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore.